L’intento del legislatore di fronteggiare, anche sul piano occupazionale, le gravi conseguenze legate alla diffusione del virus Covid-19, ha dato il via all’emanazione di una serie di norme che, di fatto, impediscono al datore di lavoro di recedere per giustificato motivo oggettivo o con un licenziamento collettivo. A ciò si aggiunge l’importantissimo intervento della Corte Costituzionale (sentenza 1° aprile 2021, n. 59), che ha dichiarato illegittimo l’articolo 18, comma 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui prevede che il giudice “possa” e non “debba” reintegrare il dipendente in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La disciplina emergenziale interessa però anche altri istituti, primi tra tutti il contratto a termine, ulteriormente prorogabile o rinnovabile fino al 31 dicembre 2021, nonché alcune misure volte a incentivare l’occupazione, in particolare di giovani under 36 e donne.

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